{"id":8632,"date":"2023-10-07T01:37:56","date_gmt":"2023-10-07T01:37:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.institut-rambouillet.com\/reglement-interieur-applicable-aux-stagiaires\/"},"modified":"2023-10-07T13:24:59","modified_gmt":"2023-10-07T13:24:59","slug":"regolamento-interno-applicabile-ai-tirocinanti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.institut-rambouillet.com\/it\/regolamento-interno-applicabile-ai-tirocinanti\/","title":{"rendered":"R\u00e8glement int\u00e9rieur applicable aux stagiaires"},"content":{"rendered":"\t\t
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Regolamento interno applicabile ai tirocinanti<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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I \u2013 Disposizioni generali
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Articolo 1.1 – Scopo del regolamento
In applicazione delle disposizioni dell’articolo L.6352-3 del Codice del Lavoro francese e in virt\u00f9 dei suoi poteri di regolamentazione generale e collettiva, la direzione dell’IILA stabilisce con il presente documento :
– Misure per l’applicazione delle norme di salute e sicurezza,
– Norme generali e permanenti in materia di disciplina,
– Inoltre, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo l.6352-4 del Codice del Lavoro, stabilisce la natura e l’entit\u00e0 delle sanzioni che possono essere applicate in caso di mancata osservanza delle suddette norme e fissa le disposizioni relative ai diritti di difesa che devono accompagnare l’applicazione di tali sanzioni.<\/p>

Articolo 1.2 – Ambito di applicazione
Le norme stabilite nel presente regolamento interno si applicano a tutti gli allievi di ciascun corso.<\/p>

Articolo 1.3 – Natura vincolante
Le disposizioni del presente regolamento sono automaticamente vincolanti per i tirocinanti definiti nell’articolo precedente.
Non richiedono alcuna adesione individuale da parte dei tirocinanti a cui sono direttamente applicabili.<\/p>

II \u2013 Salute e sicurezza<\/h2>

Ai sensi dell’articolo R.6352-1 del Codice del Lavoro francese, si precisa che quando la formazione si svolge in uno stabilimento che dispone gi\u00e0 di un regolamento interno, le misure di salute e sicurezza applicabili sono quelle previste da tale regolamento.
Quando la formazione si svolge nei locali dell’ente di formazione o in locali esterni all’ente di formazione che non dispongono di un regolamento interno, si applicano tutte le disposizioni del presente capitolo II\/Salute e sicurezza.<\/p>

Articolo 2.1 – Principi generali
La Direzione IILA si assume la responsabilit\u00e0 della salute e della sicurezza all’interno dello stabilimento, sotto la responsabilit\u00e0 generale di SMARTCITY CAMPUS (proprietario e amministratore del sito).
In quanto tale, \u00e8 tenuta a garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che le si applicano in virt\u00f9 di tutte le caratteristiche della sua attivit\u00e0 e organizzazione.
Le disposizioni generali sono riportate nei paragrafi seguenti.
Misure speciali o ad hoc possono essere adottate per mezzo di memorandum, come indicato sopra, quando la natura specifica della situazione, dell’attivit\u00e0 o dell’organizzazione del corso di formazione lo richiede. Ai sensi dell’articolo R.6352-1 del Codice del Lavoro francese, si precisa che quando la formazione si svolge in uno stabilimento che dispone gi\u00e0 di un regolamento interno, le misure di salute e sicurezza applicabili sono quelle previste da tale regolamento.<\/p>

Articolo 2.2 – Rispetto delle misure di salute e sicurezza
\u00c8 responsabilit\u00e0 del formatore supervisionare gli apprendisti e, con la frequenza necessaria, fornire loro informazioni sulle misure di sicurezza applicabili ai corsi che sta svolgendo e controllare il rispetto di tali istruzioni.
Tutti i discenti hanno il dovere di informare immediatamente il formatore o la direzione dell’organizzazione formativa di eventuali misure urgenti da adottare per porre fine a qualsiasi pericolo.
Tutti i formatori hanno il dovere di rifiutare l’ingresso al corso a chiunque non rispetti le istruzioni di sicurezza e si rifiuti di rispettarle, previa notifica da parte del formatore.<\/p>

Articolo 2.3 – Lavabi. Servizi igienici.
Ogni tirocinante \u00e8 tenuto a lasciare puliti i lavabi e i servizi igienici messi a disposizione.<\/p>

Articolo 2.4 – Pasti. Bevande.
\u00c8 vietato ai tirocinanti mangiare nei locali adibiti al corso di formazione, salvo espressa autorizzazione della Direzione IILA.
I corsisti non devono portare bevande alcoliche nei locali del corso.<\/p>

Articolo 2.5 – Incidenti e problemi di salute
Qualsiasi incidente, anche apparentemente di lieve entit\u00e0, occorso a un tirocinante durante il corso deve essere immediatamente segnalato alla direzione dell’organismo di formazione, sia dalla persona interessata che da qualsiasi altra persona che ne sia a conoscenza.
\u00c8 nell’interesse dei corsisti informare il responsabile della formazione di eventuali problemi di salute (ad esempio, mal di schiena, problemi respiratori, disabilit\u00e0 fisiche) in modo da poter adattare, se necessario, gli esercizi proposti.<\/p>


\u00a0Articolo 2.6 – Misure di protezione e sicurezza
Le misure di protezione e sicurezza e le norme di igiene del lavoro in vigore sono obbligatorie per tutti.
A tal fine, le istruzioni di sicurezza generali e specifiche applicabili nell’organizzazione di formazione devono essere rigorosamente rispettate.
I tirocinanti devono :
– Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti, conservarli e mantenerli,
– Rispettare le istruzioni di sicurezza specifiche per ogni corso o aula,
– Segnalare immediatamente al formatore o alla direzione dell’organizzazione formativa eventuali difetti o danni alle attrezzature per la salute e la sicurezza,
– Segnalare immediatamente al formatore o alla direzione dell’organizzazione formativa qualsiasi arresto o incidente che coinvolga attrezzature o impianti di qualsiasi tipo, o qualsiasi guasto che possa compromettere la sicurezza,
– Non toccare le varie apparecchiature e materiali o i vari componenti degli impianti elettrici se non si \u00e8 qualificati a farlo o se non si \u00e8 stati istruiti da una persona responsabile, e in ogni caso senza essere autorizzati a farlo e rispettando le misure di sicurezza,
– non utilizzare apparecchiature per le quali non si \u00e8 autorizzati,
– non effettuare riparazioni o smontaggi non autorizzati se non rientrano nelle normali mansioni del tirocinante.<\/p>

Articolo 2.7 – Attrezzature antincendio
Il personale deve conoscere e rispettare le istruzioni di sicurezza antincendio.
Deve garantire il libero accesso alle risorse e alle attrezzature antincendio e alle uscite di emergenza.
I tirocinanti non devono fumare nei locali della struttura, ad eccezione dei locali specificamente destinati a questo scopo.<\/p>

Articolo 2.8 – Divieto di fumo
\u00c8 severamente vietato fumare all’interno di tutti i locali della struttura.
Il mancato rispetto dell’obbligo di fumare all’interno dei locali comporter\u00e0 un’azione disciplinare.<\/p>

III \u2013 Disciplina<\/h3>

Articolo 3.1 – Orari dei corsi
Gli orari dei corsi sono stabiliti dall’organizzazione di formazione. I tirocinanti ne sono informati quando ricevono il programma di formazione. Le persone in formazione sono tenute a rispettare tali orari.
Il responsabile della formazione si riserva il diritto, nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, di modificare l’orario dei corsi in base alle esigenze di servizio. Il tirocinante \u00e8 tenuto a rispettare le modifiche apportate dal responsabile della formazione all’orario del corso.
Gli orari dei corsi devono essere rigorosamente rispettati, pena l’adozione di provvedimenti disciplinari.
I ritardatari devono comunicare immediatamente all’istruttore i motivi del loro ritardo.
A seconda delle condizioni operative dei corsi, i ritardatari possono essere tenuti a rientrare nel corso solo all’ora indicata dall’istruttore.
I ritardi ripetuti e ingiustificati possono comportare una delle sanzioni previste dal presente regolamento interno.<\/p>

Articolo 3.2 – Presenza al corso
Durante il corso, il discente deve sforzarsi di comportarsi in modo professionale, evitando di assentarsi dal corso se non durante le pause prestabilite o in caso di necessit\u00e0.<\/p>

Articolo 3.3 – Obblighi del tirocinante in caso di assenza
La direzione di IILA deve essere informata con qualsiasi mezzo all’inizio di un’assenza.
Qualsiasi assenza prevedibile per motivi personali deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione IILA.
Tale autorizzazione \u00e8 soggetta a un preavviso di tre (3) giorni. Tale obbligo non si applica a situazioni imprevedibili o di forza maggiore, che devono essere portate a conoscenza della Direzione il prima possibile.<\/p>

In caso di malattia o infortunio, il tirocinante deve presentare, entro 48 ore, un certificato medico che giustifichi la sua assenza e indichi la durata della sua indisponibilit\u00e0.
Se la malattia si prolunga oltre la data di scadenza del certificato iniziale, deve essere rispettato anche un termine di 48 ore per giustificare la necessit\u00e0 di questa estensione.<\/p>

Articolo 3.4 – Attrezzature. Documentazione
Ogni corsista \u00e8 tenuto a mantenere in buono stato le attrezzature e i documenti didattici che gli sono stati affidati.
Al termine di ogni corso, tutti i corsisti devono restituire all’istruttore tutte le attrezzature e i documenti in loro possesso che appartengono a IILA.<\/p>

Articolo 3.5 – Comportamento generale
I valori dell’IILAF e la tradizione di qualit\u00e0 delle relazioni interne giustificano l’impegno di tutti a dimostrare cortesia, rispetto per gli altri, discrezione ed educazione in ogni circostanza.
Le norme che regolano il comportamento individuale generale e il buon funzionamento dell’organizzazione formativa vietano pertanto formalmente di:
– Avere un atteggiamento scorretto nei confronti degli altri corsisti,
– Dedicare il tempo del corso ad attivit\u00e0 estranee al corso stesso,
– tenere a casa file o documenti senza l’espressa autorizzazione scritta della direzione IILA.<\/p>

– Far circolare liste di sottoscrizioni, collette, lotterie, petizioni o adesioni per scopi politici o di altro tipo,
– organizzare collette non autorizzate,
– esercitare qualsiasi forma di commercio,
– prendere oggetti appartenenti all’organizzazione di formazione o alle strutture ospitanti senza l’espressa autorizzazione scritta del formatore,
– essere sotto l’influenza di alcol o droghe.<\/p>

Articolo 3.6 – Entrata e uscita
I tirocinanti devono entrare e uscire dai locali utilizzando le vie e le uscite previste.
\u00c8 vietato entrare o uscire dai locali attraverso qualsiasi altra uscita.
Le persone in formazione possono accedere ai locali dell’organizzazione formativa solo per lo svolgimento del corso; non hanno il diritto di entrare o rimanere nei locali del corso per qualsiasi altro scopo, a meno che non siano in possesso di un’autorizzazione scritta del formatore o della Direzione di IILA.
Inoltre, \u00e8 vietato far entrare nel centro di formazione persone estranee all’organizzazione di formazione o al corso, se non con l’accordo del formatore o della Direzione IILA.
Le uscite durante l’orario del corso devono essere eccezionali e sono soggette all’autorizzazione esplicita del formatore.<\/p>

Articolo 3.7 – Ricerca
In caso di scomparsa di oggetti, attrezzature o documenti dall’organizzazione formativa o dalla struttura ospitante, e nell’interesse della sicurezza collettiva dei tirocinanti, possono essere organizzate perquisizioni al momento dell’uscita dei tirocinanti dal corso.
Tali perquisizioni saranno effettuate nel rispetto della dignit\u00e0 e della privacy delle persone.
Possono essere organizzate senza preavviso su iniziativa esclusiva della Direzione IILA o di un suo rappresentante.
Tuttavia, il corsista interessato pu\u00f2 richiedere la presenza di un testimone e pu\u00f2 rifiutarsi di sottoporsi immediatamente alle operazioni di ispezione.
In questo caso, l’ispezione sar\u00e0 effettuata da un agente di polizia debitamente autorizzato; in attesa dell’ispezione, il corsista deve rimanere nella sede del corso.<\/p>

Articolo 3.8 – Telefono e altre comunicazioni esterne
Salvo espressa autorizzazione del formatore o della direzione dell’IILA, \u00e8 vietato l’uso del telefono per scopi privati. I tirocinanti non sono autorizzati a inviare corrispondenza personale o pacchi all’indirizzo dell’organizzazione di formazione o della struttura ospitante.<\/p>

Articolo 3.9 – Abbigliamento e comportamento generale
I tirocinanti sono tenuti a presentarsi sul luogo di formazione in abiti decorosi e a comportarsi correttamente nei confronti di tutte le persone presenti al corso di formazione e nella struttura in cui si svolge.<\/p>

Articolo 3.10 – Propriet\u00e0 intellettuale
\u00c8 severamente vietato registrare, fotografare o filmare le sessioni di formazione, il materiale filmato o qualsiasi altro materiale.
La documentazione didattica fornita durante le sessioni di formazione \u00e8 protetta da copyright e non pu\u00f2 essere riutilizzata se non per scopi strettamente legati al corso.<\/p>

IV \u2013 Diritto disciplinare e diritti di difesa dei tirocinanti<\/h3>

Capitolo 4.1 – Diritto disciplinare – Ambito di applicazione
La disciplina all’interno della scuola consiste nell’insieme delle regole relative all’organizzazione collettiva del corso, all’igiene e alla sicurezza, come definito nei capitoli II e III.
Tra i comportamenti scorretti che daranno luogo a procedimenti disciplinari vi sono: il furto o il danneggiamento intenzionale di qualsiasi attrezzatura, l’atteggiamento scorretto o aggressivo nei confronti degli altri corsisti, del formatore o di qualsiasi rappresentante dell’IILA, l’essere sotto l’effetto di alcol o droghe, o l’ostacolare in qualsiasi modo il buon svolgimento del corso.<\/p>

Capitolo 4.2 – Sanzioni disciplinari<\/p>

Articolo 4.2.1 – Definizione delle sanzioni
Ai sensi dell’articolo R.6352-3 del Codice del Lavoro francese, per sanzione si intende qualsiasi misura, diversa dai commenti verbali, adottata dal direttore dell’organismo di formazione in seguito all’azione di un apprendista da lui ritenuto colpevole, indipendentemente dal fatto che tale misura sia o meno in grado di compromettere immediatamente la presenza dell’interessato nel corso o di compromettere la continuit\u00e0 della formazione che sta ricevendo.<\/p>

Articolo 4.2.2 – Natura delle sanzioni
All’IILA possono essere applicate le seguenti sanzioni:
– Ammonizione: questo provvedimento, volto a sanzionare un comportamento scorretto, costituisce un richiamo al buon ordine senza alcun impatto, immediato o meno, sulla presenza al corso del corsista a cui \u00e8 rivolto; l’ammonizione deve essere formulata per iscritto e deve essere confermata a mano dal destinatario (in forma autografa e firmata, oppure in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).
– Esclusione temporanea dal corso,
– Esclusione definitiva dal corso: questo provvedimento comporta l’interruzione definitiva della partecipazione del corsista al corso al quale era iscritto.<\/p>

Articolo 4.2.3 – Scala delle sanzioni
Le sanzioni definite nell’articolo precedente sono elencate in ordine crescente di gravit\u00e0.
La scelta della sanzione all’interno della scala cos\u00ec definita dipender\u00e0 dalla gravit\u00e0 della cattiva condotta.
Tuttavia, la decisione da prendere in ciascun caso terr\u00e0 conto di tutti i fattori personali e materiali che possono attenuare o aggravare la sanzione applicabile.<\/p>

Capitolo 4.3 – Procedure disciplinari e diritti di difesa<\/p>

Articolo 4.3.1 – Procedura applicabile agli avvertimenti semplici
In conformit\u00e0 alle disposizioni dell’articolo R.6352-4 del Codice del lavoro francese, si ricorda agli apprendisti che saranno informati in anticipo degli addebiti a loro carico.
I richiami semplici scritti vengono notificati al tirocinante interessato, specificando le contestazioni mosse nei suoi confronti.
Questa notifica viene effettuata:
– o con lettera consegnata a mano, di cui una copia deve essere firmata e datata a mano,
– o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.<\/p>

Articolo 4.3.2 – Procedura applicabile in caso di esclusione temporanea o permanente dal corso
Quando il direttore dell’organismo di formazione o il suo rappresentante prende in considerazione la possibilit\u00e0 di imporre una sanzione che pu\u00f2 o meno avere un impatto immediato sulla presenza di un apprendista a un corso, la procedura \u00e8 la seguente:
1. Il direttore o il suo rappresentante convocher\u00e0 il tirocinante, indicando lo scopo della convocazione. La convocazione deve specificare la data, l’ora e il luogo del colloquio. La convocazione deve avvenire per iscritto e deve essere inviata con lettera raccomandata o consegnata al tirocinante dietro rilascio di una ricevuta;
2. Durante il colloquio, il tirocinante pu\u00f2 essere assistito da una persona di sua scelta, in particolare dal delegato alla formazione, se presente. L’avviso di cui al punto 1 deve menzionare questa possibilit\u00e0;
3. Il Direttore o il suo rappresentante espone i motivi della proposta di sanzione e ascolta le spiegazioni del tirocinante.<\/p>

In conformit\u00e0 con le disposizioni dell’articolo R.6352-6 del Codice del Lavoro francese, la sanzione non pu\u00f2 essere comminata prima di un giorno libero n\u00e9 dopo quindici giorni dal colloquio.
La decisione sar\u00e0 comunicata al tirocinante per iscritto, con indicazione dei motivi, mediante lettera raccomandata o consegna con ricevuta di ritorno.
Quando il comportamento ha reso indispensabile l’adozione di una misura cautelare di esclusione temporanea con effetto immediato, non pu\u00f2 essere adottata alcuna sanzione definitiva relativa a tale comportamento senza che sia stata rispettata la procedura prevista dall’articolo R. 6352-4 del Codice del Lavoro francese e, ove applicabile, dagli articoli R. 6352-5 e R. 6352-6 del Codice del Lavoro francese.<\/p>

Articolo 4.3.3 – Licenziamento temporaneo
Quando le azioni dell’apprendista rendono indispensabile una misura cautelare di licenziamento immediato, tale misura sar\u00e0 comunicata oralmente all’apprendista nel momento in cui si rende necessaria e sar\u00e0 poi confermata per iscritto.
Il tirocinante deve adeguarsi immediatamente.<\/p>

IV \u2013Rappresentanza dei tirocinanti<\/h3>

Articolo 4.1 – Organizzazione delle elezioni
Nei corsi di durata superiore a 500 ore, un delegato titolare e un delegato supplente sono eletti simultaneamente in uno scrutinio uninominale a due turni, secondo le seguenti modalit\u00e0:
Tutti i corsisti hanno diritto di voto, tranne i detenuti. Lo scrutinio avviene durante le ore di formazione, non prima di 20 ore e non oltre 40 ore dall’inizio del corso;
Il responsabile dell’organizzazione di formazione \u00e8 responsabile dell’organizzazione dello scrutinio. Egli deve assicurarsi che si svolga senza intoppi. Nel caso in cui non sia possibile garantire la rappresentanza dei corsisti, il responsabile dell’ente di formazione redige un rapporto sull’assenza dei corsisti, che viene inviato al prefetto regionale competente per territorio.<\/p>

Articolo 4.2 – Durata del mandato dei delegati dei tirocinanti
I delegati sono eletti per la durata del tirocinio. Il loro mandato termina quando cessano, per qualsiasi motivo, di partecipare al corso. Se il delegato titolare e il delegato supplente cessano dalla carica prima della fine del corso, si proceder\u00e0 a una nuova elezione.<\/p>

Articolo 4.3 – Ruolo dei delegati dei tirocinanti
I rappresentanti dei tirocinanti formulano tutti i suggerimenti per migliorare lo svolgimento dei corsi e le condizioni di vita dei tirocinanti nell’organizzazione di formazione.
Presentano tutti i reclami individuali o collettivi relativi a tali questioni, alle condizioni di salute e sicurezza e all’applicazione del regolamento interno.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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